- 9 Aprile 2020
- Categoria: Covid19
Decreto Imprese
In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato sulla G.U il decreto Imprese n.94 inerente le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Il Decreto “Liquidità” si articola su sei assi:
- Misure di accesso al credito per le imprese;
- Misure per garantire la continuità alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19;
- Disposizioni relative all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- Misure fiscali e contabili;
- Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;
- Disposizioni in materia di salute e lavoro.
Approfondiremo di seguito le tematiche più vicine alle nostre competenze, restando a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
- Misure di accesso al credito per le imprese
Al fine di assicurare liquidità alle imprese con sede in Italia, SACE S.p.a concede fino al 31.12.2020 garanzie in favore di Banche, di Istituzioni Finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva. Questi ultimi saranno garantiti dalla SACE S.p.a solo nel caso in cui abbiamo esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo di Garanzia.
Condizioni per accesso alle Garanzie
- La durata del finanziamento non può superare 6 anni, con possibilità per le imprese di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
- Non hanno accesso alle garanzie, e quindi al credito, le imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n.651/2014 , n.702/2014 e n. 1388/2014 e alla data del 29/02/2020 non risultano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
Importi Garantito
L’importo del prestito assistito non può superare il valore maggiore tra i seguenti elementi:
– il 25% del fatturato annuo 2019 come risultante dal Bilancio depositato o dalla Dichiarazione Fiscale. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato al momento della presentazione della domanda è prevista una procedura semplificata.
– il doppio dei costi del personale relativi al 2019, come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.
Nel caso di mancato rimborso del finanziamento la garanzia copre: il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi di euro e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti; il 70% per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Commissioni annuali per il rilascio della Garanzia
Le Imprese al fine di ottenere le garanzie di cui sopra dovranno pagare le seguenti commissioni annuali:
- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, lo 0,25% il primo anno, lo 0.50% il secondo e terzo anno, l’1% il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle precedenti sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, lo 0,50% il primo anno, l’1% il secondo e terzo anno, il 2% il quarto, quinto e sesto anno.
Ulteriori condizioni
La garanzia è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.
L’impresa che beneficia della garanzia non potrà distribuire dividendi nel corso del 2020 e dovrà gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato alla copertura di: costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia.
L’efficacia di quanto sopra esposto è subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
- Misure per garantire la continuità alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19
Il Decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese durante l’emergenza COVID-19.
Vengono sospese dall’08 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 le cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale secondo quanto previsto dagli artt. 2446, 2447, 2482, 2484 e 2545 c.c.
Vengono sospese le istruttorie per le dichiarazioni di fallimento e le procedure relative allo stato di insolvenza fino a quando durerà l’emergenza .
Vengono sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito) ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 09 marzo 2020 al 30 aprile 2020 emessi prima dell’8 aprile 2020.
Viene esteso l’accesso al fondo mutui prima casa ai lavoratori autonomi anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.
Alle piccole e medie imprese che ricorreranno ai prestiti garanti dal Fondo di Garanzia PMI fino al 31 dicembre 2020 si applicano le seguenti misure:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- per aziende fino a 499 dipendenti i prestiti fino a 5 milioni di euro ( prestito concesso per un valore massimo pari al 25% del fatturato 2019 o al doppio del costo del personale) sono garantiti al 90% dallo Stato e fino al 100% con i Confidi, previa autorizzazione della Commissione Europea, per operazioni con durata fino a 6 anni.
- Disposizioni relative all’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica ( Golden Power)
L’esecutivo può bloccare operazioni o scalate ostili su aziende italiane da parte di investitori esteri anche in caso di acquisizioni di partecipazioni di poco superiori al 10%.
Lo strumento si estende anche alle operazioni all’interno dell’Unione Europea.
Rispetto al golden power introdotto nel 2012, che proteggeva i settori della difesa, dell’energia e delle telecomunicazioni, è previsto l’intervento anche nei settori: alimentare, della sanità, bancario e assicurativo. In forza di tale scudo il governo può stabilire condizioni per chi vuole acquisire una partecipazione o porre dei veti per tutelare il mercato italiano.
- Misure fiscali e contabili
Con il Decreto “Salva Imprese” è prevista:
- La sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 dei seguenti tributi e contributi: IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019. La sospensione dei pagamenti è prevista anche per il mese di aprile rispettando i medesimi criteri, quindi confrontando il fatturato 2020 con quello del 2019;
- La sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 dei seguenti tributi e contributi: IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019. La sospensione dei pagamenti è prevista anche per il mese di aprile rispettando i medesimi criteri, quindi confrontando il fatturato 2020 con quello del 2019.
- Per i residenti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è prevista la sospensione dei versamenti dell’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 se hanno subito una riduzione del fatturato dei almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato.
I versamenti sospesi di cui ai punti A, B, C andranno versati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di Giugno 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni.
- La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo , prevista dal Decreto Cura Italia, viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio 2020 con pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni.
- Non vengono applicate sanzioni e interessi in caso di mancato o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP con scadenza Giugno se viene versato almeno l’80% delle somme dovute.
- Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
- Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali
Sono stati prorogati in data 12 maggio 2020 tutti i termini processuali in materia di giustizia, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.
Slittano al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza.
- Disposizioni in materia di salute e lavoro
L’accesso alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale e Cassa in deroga, con causale “covid” si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 estendendo pertanto la precedente disposizione che prevedeva fosse necessario essere in forza presso l’azienda alla data del 23 febbraio 2020.
Lo Studio resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra esposto.